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NOVITÀ su scadenze fiscali dal Decreto Ristori Quater

Pubblicato il 30 Novembre, 2020 Comunicazioni

E’ stato emanato il c.d. Decreto Ristori Quater.

ARGOMENTO PRINCIPALE È IL RINVIO DELLE SCADENZE.

RINVIO ADEMPIMENTI FISCALI:
Il versamento del secondo acconto di Irpef, Ires e Irap viene prorogato dal 30 novembre al 10 dicembre per tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione. La proroga è estesa al 30 aprile per le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nei primi sei mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. La proroga si applica ai ristoranti in zona arancione, a prescindere dal volume di fatturato e dall’andamento dello stesso.

SOSPENSIONE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, RITENUTE E IVA
È prevista la sospensione dei contributi previdenziali, dei versamenti delle ritenute alla fonte e dell’Iva che scadono nel mese di dicembre per tutte le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019. Sono sospesi i versamenti anche per chi ha aperto l’attività dopo il 30 novembre 2019.

↪️ RINVIO PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE DEI REDDITI ↪️
Il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’Irap viene prorogato dal 30 novembre al 10 dicembre 2020.

✖️ PROROGA SCADENZE ROTTAMAZIONI ✖️
La proroga dei termini delle definizioni agevolate prevista dal decreto “Cura Italia” (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) viene estesa dal 10 dicembre 2020 al primo marzo 2021. In tal modo, si estende il termine per pagare le rate della “rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio” in scadenza nel 2020, senza che si incorra nell’inefficacia della definizione agevolata.

BONUS STAGIONALI
Viene erogata una nuova indennità una tantum di 1.000 euro gli stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, e ad altre categorie, tra i quali gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in possesso di determinati requisiti, gli stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato il rapporto di lavoro involontariamente, gli intermittenti e gli incaricati di vendite a domicilio.

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