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Banca dati FGAS: dal 25 luglio sono partite le comunicazioni dei venditori

Pubblicato il 1 Agosto, 2019 Comunicazioni

Vediamo insieme gli obblighi per i VENDITORI

ATTENZIONE: se sei un installatore che ha anche il negozio (con ATECO del commercio) questa sezione TI RIGUARDA, se invece sei un installatore che fornisce solo gli apparecchi che installa, gli obblighi di comunicazione degli apparecchi installati scatteranno solo a partire dal 25 settembre 2019.

Dal 25/07/2019 il nuovo portale Banca Dati FGAS ( https://bancadati.fgas.it ) dovrà essere utilizzato dai venditori  per la vendita di apparecchiature ed fgas.

Quali venditori devono iscriversi?

Le imprese che vendono agli utilizzatori finali:

  • Gas fluorurati
  • Apparecchiature non ermeticamente sigillate

1) Comunicazione delle vendite di FGAS:

Dal 25 luglio 2019, all’atto della vendita, le imprese che vendono FGAS anche con commercio on line, a soggetti che svolgono attività di installazione, assistenza, manutenzione o riparazione delle apparecchiature (e che devono essere in possesso di certificato o attestato per poter svolgere le attività) o ad utilizzatori per altri fini per i quali non è richiesto il certificato, comunicano alla Banca dati, per via telematica, le seguenti informazioni:

  1. a) i numeri dei certificati delle imprese acquirenti o, laddove le imprese non siano soggette ad obbligo di certificazione, i numeri dei certificati o degli attestati delle persone fisiche;
  2. b) le quantità e la tipologia di gas fluorurati a effetto serra vendute.

2) Comunicazione delle vendite di APPARECCHIATURE:

Dal 25 luglio 2019, all’ atto della vendita, le Imprese che forniscono – anche on line – apparecchiature non ermeticamente sigillate, contenenti FGAS, all’ impresa o al privato che utilizzeranno l’apparecchiatura (UTILIZZATORI FINALI) e che si devono impegnare a far eseguire l’installazione da un installatore certificato, OPPURE all’ installatore che comunica l’anagrafica dell’utilizzatore finale (NB: se l’utilizzatore finale non è noto la vendita non viene tracciata), queste imprese comunicano alla Banca dati le seguenti informazioni , per via telematica:

  1. a) tipologia di apparecchiatura;
  2. b) numero e data della fattura o dello scontrino di vendita;
  3. c) anagrafica dell’acquirente;
  4. d) dichiarazione dell’acquirente recante l’impegno che l’installazione sarà effettuata da un’impresa certificata; in alternativa, se l’acquirente coincide con l’impresa certificata, il numero di certificato della stessa e l’anagrafica dell’utilizzatore finale. Nei casi in cui il venditore offra all’utilizzatore finale il servizio di installazione dell’apparecchiatura venduta, la dichiarazione è rilasciata dal venditore.

Come iscriversi al registro?

L’iscrizione deve essere effettuata prima di poter comunicare le vendite. Occorre accedere al portale https://bancadati.fgas.it e scegliere la funzione “venditori”.

Sarà richiesto il pagamento di un diritto di segreteria una tantum pari a 21,00 € e di un imposta di bollo pari a 16,00 €, da versare con carta di credito o IC Conto.

Comunicare i dati di vendita

Una volta iscritte le persone abilitate alla comunicazione possono accedere al portale https://bancadati.fgas.it e scegliere la funzione comunicazione vendite

E’ possibile accedere con le credenziali notificate a seguito dell’iscrizione, con CNS o SPID.

NB: la comunicazione va effettuata al momento della vendita

A BREVE SI TERRA’ UN INCONTRO INFORMATIVO PER GLI INSTALLATORI.

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